In Italia, l’esercizio dell’attività bancaria è regolamentata e autorizzata dalla Banca d’Italia.
Per aprire un istituto bancario sono necessari:
- l’adozione della forma di società per azioni (forma classica) o di società cooperativa a responsabilità limitata (per la costituzione di una BCC, banca di credito cooperativo);
- l’esistenza di un capitale versato di ammontare non inferiore a quanto stabilito (capitale minimo iniziale pari a 6,3 milioni di Euro per la banca di forma classica e 2 milioni di Euro per la BCC)
- la presentazione di un programma concernente l’attività iniziale e la struttura organizzativa, unitamente all’atto costitutivo e allo statuto
- il possesso da parte dei titolari di partecipazioni qualificate e requisiti di onorabilità
- l’insussistenza, tra la banca o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, di stretti legami che ostacolino l’esercizio delle funzioni di vigilanza
- insediamento della sede legale e della direzione generale della nuova banca nel territorio della Repubblica italiana
La Banca d’Italia nega l’autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni sopra indicate non risulti garantita la sana e prudente gestione. Nella valutazione delle iniziative di costituzione la Banca d’Italia presta particolare attenzione ai profili della solidità finanziaria, della qualità dei partecipanti e della professionalità degli esponenti, al fine di assicurare l’adeguata capacità di fronteggiare i rischi della fase di avvio dell’attività e, in caso di crisi, di minimizzare i costi connessi alla dispersione di valore aziendale.

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